Atto di pignoramento presso terzi : a chi rivolgersi
L’atto di pignoramento presso terzi è l’atto cmediande cui si attua una espropriazione di un bene. Esistono diverse tipologie di pignoramento tra cui il procedura pignoramento presso terzi. L’atto pignoramento presso terzi è una procedura mediante la quale i creditori possono aggredire i beni o i valori del debitore che sono in possesso presso terzi.
Grazie all’atto di pignoramento presso terzi i creditori possono soddisfare i propri crediti e recuperare l’importo del debito. Vediamo quindi di capire come funziona atto di pignoramento presso terzi, chi è coinvolto in questo atto, pignoramento presso terzi procedura e quali valori pignorabili sono pignorabili. Abbiamo creato questa guida grazie ai consigli specifici rilasciatici dall’Associazione Nazionale Consumatori Globo Utenti, la quale tutela le persone da problematiche legali nell’ambito del consumo.
le modalità dell’atto di pignoramento presso terzi
L’atto di pignoramento presso terzi ha come oggetto i beni del debitore che sono in possesso di un terzo soggetto.
Esistono due differenti modalità di recupero del credito:
- aggredendo i beni del debitore che sono nella disponibilità di un terzo,
- i crediti che il proprio debitore vanta nei confronti di un terzo soggetto.
Il pignoramenti presso terzi ha tre soggetti coinvolti: il creditore, il debitore ed il terzo ossia il debitore del debitore.
Come funziona l’atto di pignoramento
L’atto di pignoramento presso terzi si esegue mediante un atto che viene notificato al terzo e al debitore. Nell’atto viene intimato al terzo di coorrispondere al al creditore il debito del debitore. Il pignoramento crediti presso terzi obbliga il terzo ad adempire alla restituzione del debito al creditore in un tempo deciso direttamente nel precetto che anticipa il pignoramento. Il precetto è l’intimazione di adempiere all’obbligo in un periodo solitamente non inferiore a 10 giorni. Se dopo tale periodo il debitore non adempie al suo obbligo, il creditore può agire tramite il pignoramento terzi.
La procedura del pignoramento presso terzi
SI comincia col creditore che notifica l’atto di precetto al proprio debitore. Trascorso il 10° giorno ed entro il 90° dall’invio della notifica, se il credtore non ha ricevuto il saldo del debito può procedere con la notifica di pignoramento sia al proprio debitore che al terzo. La terza èparte deve dichiarare e comunicare tutti i debiti che ha nei confronti del debitore principale. Se non viene data nessuna comunicazione in tal senso, interviene il giudice che fissa l’udienza alla quale il terzo deve presentarsi e chiarire la sua posizione. Se il terzo non si presenta all’udienza o si presenta ma rifiuta di fare la dichiarazione, il giudice emette automaticamente l’ordine che lo intima a pagare le somme pignorate al creditore.
I requisiti del pignoramento presso terzi
Esistono una serie di requisiti affinché il pignoramento presso terzi sia considerato valido ovvero:
- l’atto di pignoramento, notificato al terzo e al debitore, deve contenere l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni ed i crediti pignorati;
- nell’atto devono essere indicati anche in modo generico le cose e le somme dovute;
- devono essere indicate: dichiarazione di residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indirizzo p.e.c. del creditore;
- l’atto deve contenere la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente ed indicare la data dell’udienza.
Alla notifica dell’atto di pignoramento il terzo è tenuto ad inviare al creditore una dichiarazione che può inviare tramite raccomandata a/r o P.e.c. che deve contenere le seguenti informazioni: le somme o i beni del debitore che ha in suo possesso, la data entro la quale deve provvedere al pagamento o alla consegna dei beni, eventuali sequestri già eseguiti e cessioni che sono già state notificate e accettate.